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Il P.O.F. “Piano dell’Offerta Formativa”, è disciplinato dall’art.3 del Regolamento (N. 275/99) recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche, che recita testualmente:
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le componenti, il Piano dell’offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’ad. 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell‘offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.